Art. 690 c.o.m. — Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti
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Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:
- a)nel limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- b)nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. Le modalita' per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati:
- a)nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;
- b)nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva