Art. 718 c.o.m. — Ammissione ai corsi di militari stranieri
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Il Ministero della difesa e' autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi. Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi e il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma 1, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva