Art. 767 c.o.m. — Svolgimento del corso superiore di qualificazione
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Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva