Art. 830-quater c.o.m. — Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli
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Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
- a)maggiore generale: 3;
- b)brigadiere generale: 18;
- c)colonnello: 169.
Testo vigente dal 28 maggio 2026 al 26 giugno 2026 · versione 126 su Normattiva