Art. 894 c.o.m. — Incompatibilita' professionali
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La professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.
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