Art. 894 c.o.m.Incompatibilita' professionali

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La professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art894 · fonte su Normattiva