Art. 895 c.o.m. — Attivita' extraprofessionali sempre consentite
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Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
- a)la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b)l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c)la partecipazione a convegni e seminari;
- d)incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e)la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva