Art. 898 c.o.m.Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilita' professionale

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Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilita' professionali e' diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilita'. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo e' collocato nella riserva. Se il servizio e' inferiore a detto limite:

  • a)l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'eta';
  • b)il sottufficiale e' collocato nel complemento;
  • c)il graduato e' collocato sempre nella riserva. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art898 · fonte su Normattiva