Art. 915 c.o.m.Sospensione precauzionale obbligatoria

La sospensione precauzionale dall'impiego e' sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:

  • a)il fermo o l'arresto;
  • b)le misure cautelari coercitive limitative della liberta' personale;
  • c)le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
  • d)le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potesta' dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa ((...)), se la revoca stessa non e' stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art915 · fonte su Normattiva