Art. 92 c.o.m. — Compiti ulteriori delle Forze armate
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Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamita' naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale. Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le seguenti attivita':
- a)consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
- b)contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
- c)ripristino della viabilita' principale e secondaria;
- d)pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita' addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
- e)trasporti con mezzi militari;
- f)campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilita', in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessita', su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
- g)emissioni di dati meteorologici;
- h)emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;
- i)rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
- l)svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
- m)rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
- n)intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
- o)interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
- p)interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
- q)demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 6 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva