Art. 926 c.o.m. — Speciali limiti di eta' per gli ufficiali della Marina militare
I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
- a)65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; 37 138
- b)63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;37 138
- c)61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.37 138
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91
37con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva