Art. 963 c.o.m. — Disposizioni generali
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Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva