Art. 963 c.o.m. — Disposizioni generali
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Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario ((e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria)) dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 28 maggio 2026 · versione 41 su Normattiva