Art. 965 c.o.m. — Proroga della durata dei corsi
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L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri al quale e' stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva