Art. 965 c.o.m. — Proroga della durata dei corsi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 2017 al 28 maggio 2026. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario ((e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria)) dell'Arma dei carabinieri al quale e' stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 28 maggio 2026 · versione 41 su Normattiva