sezione IV — ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE
- Art. 76 — Applicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune
- Art. 77 — Disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena
- Art. 78 — Stabilimenti militari di pena
- Art. 79 — Visite dei parlamentari
- Art. 80 — Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari
- Art. 81 — Separazione dei detenuti secondo il grado
- Art. 82 — Reclusori militari
- Art. 83 — Degradazione
- Art. 84 — Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena
- Art. 85 — Lavoro dei militari detenuti
- Art. 86 — Cassa militare delle ammende