sezione II — PROFILO DI CARRIERA DEI MARESCIALLI
- Art. 1276 — Articolazione della carriera
- Art. 1277 — Forme di avanzamento
- Art. 1278 — Periodi minimi di permanenza nel grado
- Art. 1279 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano
- Art. 1280 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare
- Art. 1281 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare
- Art. 1282 — Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanità militare