sezione II — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO E RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO E DI CORPO E PROCEDIMENTO PENALE
- Art. 1375 — Potestà sanzionatoria di stato
- Art. 1376 — Inizio del procedimento disciplinare di stato
- Art. 1377 — Inchiesta formale
- Art. 1378 — Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale
- Art. 1379 — Applicazione della sospensione disciplinare
- Art. 1380 — Composizione delle commissioni di disciplina
- Art. 1381 — Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti
- Art. 1382 — Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali
- Art. 1383 — Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
- Art. 1384 — Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri
- Art. 1385 — Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate
- Art. 1386 — Ricusazione
- Art. 1387 — Convocazione della commissione di disciplina
- Art. 1388 — Procedimento davanti alla commissione di disciplina
- Art. 1389 — Decisione del Ministro della difesa
- Art. 1390 — Norme per i militari residenti all'estero
- Art. 1391 — Procedimenti a carico di militari di diverse categorie
- Art. 1392 — Termini del procedimento disciplinare di stato
- Art. 1393 — (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale)
- Art. 1394 — Ricostruzione di carriera
- Art. 1395 — Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale