Art. 160 c.c.i.i.
Creditore di piu' coobbligati solidali Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva