Art. 215 c.c.i.i.Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere ((le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie)), se i relativi giudizi sono gia' pendenti. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art215 · fonte su Normattiva