Art. 252 c.c.i.i. — Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva