Art. 252 c.c.i.i.Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art252 · fonte su Normattiva