Art. 140 fallimento — Effetti della riapertura
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva