Art. 304 c.c.i.i.
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva