Art. 331 c.c.i.i. — Ricorso abusivo al credito
Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva