Art. 226 fallimento — Denuncia di crediti inesistenti
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva