Art. 332 c.c.i.i. — Denuncia di crediti inesistenti
Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva