Art. 346 c.c.i.i. — Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva