Art. 35 c.c.i.i.Morte del debitore

Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione ((controllata o giudiziale)), questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art35 · fonte su Normattiva