Art. 32 — Autorizzazione alla navigazione temporanea
L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata ((, anche in lingua inglese se richiesto,)) previa presentazione dei seguenti documenti:
- a)copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- b)certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente((o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)).
Testo vigente dal 13 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva