Art. 32Autorizzazione alla navigazione temporanea

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L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:

  • a)copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
  • b)certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.

Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art32 · fonte su Normattiva