Art. 32 — Autorizzazione alla navigazione temporanea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →
L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:
- a)copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- b)certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva