Art. 64 — Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito ((...)) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita')).
Testo vigente dal 22 dicembre 2020, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva