Art. 138Atto di concessione

L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore puo' esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonche' le altre condizioni del servizio.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art138 · fonte su Normattiva