Art. 138 — Atto di concessione
L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore puo' esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonche' le altre condizioni del servizio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva