Art. 1065 c.nav. — Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile
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[1]Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e richiede al Registro aeronautico italiano la stima dell'aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima.
[2]Se l'autorizzazione a intraprendere uno o piu' viaggi e' stata seguita dagli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva