Art. 1081 c.nav.Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice

[1]Fuori del caso regolato nell'articolo 117 del codice penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal presente codice e' richiesta una particolare qualita' personale, coloro che, senza rivestire tale qualita', sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualita' personale inerente al colpevole.

[2]Tuttavia il giudice puo' diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualita'.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1081 · fonte su Normattiva