Art. 14Estranei alle forze armate dello Stato

[1]Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

[2]Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il giudice puo' diminuire la pena.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art14 · fonte su Normattiva