Art. 14 — Estranei alle forze armate dello Stato
[1]Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.
[2]Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il giudice puo' diminuire la pena.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva