Art. 58
Circostanze aggravanti
[1]Nel caso di concorso di piu' persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che e' concorso nel reato con un inferiore.
[2]La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che e' concorso con l'inferiore, la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva