Art. 1086 c.nav.Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

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La meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i resti previsti dal presente codice e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1086 · fonte su Normattiva