Art. 1086 c.nav. — Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie
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La meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i resti previsti dal presente codice e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva