Art. 1086 c.nav. — Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie
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La meta' delle somme versate ((a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice)) e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 29 maggio 2006 · versione 65 su Normattiva