Art. 216 (Codice penale militare di guerra) — Informazioni al nemico
Il prigioniero di guerra italiano, che, cedendo alle istigazioni o lusinghe del nemico, gli fornisce notizie circa la forza, le posizioni o le condizioni delle forze armate cui egli appartiene, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva