Art. 1089 c.nav.Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato

Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata:

  • 1)fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero;
  • 2)da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e' cittadino italiano;
  • 3)dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1089 · fonte su Normattiva