Art. 109 c.nav.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali e' affidata ad uffici del lavoro portuale.

[2]Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attivita' con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo del compartimento.

[3]Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attivita', con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art109 · fonte su Normattiva