Art. 109 c.nav.

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[1]Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali e' affidata ad uffici del lavoro portuale.

[2]Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attivita' con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo del compartimento.

[3]Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro per le comunicazioni e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attivita', con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici e' esercitata dal capo dell'ispettorato di porto. 48

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 gennaio 1994, n. 84

48

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 il presente articolo e' abrogato per le parti afferenti la navigazione marittima.

Testo vigente dal 19 febbraio 1994 al 1 gennaio 1996 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art109 · fonte su Normattiva