Art. 1090 c.nav.
Pene accessorie
[1]La condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088 importa l'interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione.
[2]La condanna per il delitto previsto dall'articolo 1089 importa l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva