Art. 1095 c.nav. — Inosservanza di ordine da parte di passeggero
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva