Art. 1098 c.nav.Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio

[1]Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e' punito con la reclusione fino a un anno.

[2]Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo.

[3]Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1098 · fonte su Normattiva