Codice della navigazione

Art. 111 c.nav. — Imprese per operazioni portuali

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[1]L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]Le autorita' predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.

[3]La concessione puo' essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.

[4]In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art111 · fonte su Normattiva