Art. 111 c.nav. — Imprese per operazioni portuali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994. Leggi il testo vigente →
[1]L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
[2]Le autorita' predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.
[3]La concessione puo' essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.
[4]In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994
