Art. 111 c.nav. — Imprese per operazioni portuali
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[1]L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
[2]Le autorita' predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.
[3]La concessione puo' essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84)).
Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995
