Codice della navigazione

Art. 111 c.nav. — Imprese per operazioni portuali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995. Leggi il testo vigente →

[1]L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi e' sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

[2]Le autorita' predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.

[3]La concessione puo' essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84)).

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art111 · fonte su Normattiva