Art. 1121 c.nav. — Condizioni di maggiore punibilita'
Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e':
- 1)della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile;
- 2)della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva