Art. 1138 c.nav. — Impossessamento della nave o dell'aeromobile
[1]I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:
- 1)con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto e' commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile;
- 2)con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto e' commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.
[2]Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.
[3]Se il fatto e' commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva