Art. 122 c.nav.Documenti di lavoro del personale marittimo

[1]La gente di mare e' munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.

[2]Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art122 · fonte su Normattiva