Art. 122 c.nav. — Documenti di lavoro del personale marittimo
[1]La gente di mare e' munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.
[2]Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva