Art. 1132 c.nav. — Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile
[1]Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
[3]Se la costruzione viene iniziata, la pena e' aumentata fino a un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva