Art. 1132 c.nav.Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

[1]Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.

[3]Se la costruzione viene iniziata, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1132 · fonte su Normattiva